Tesserino caccia
Tesserino caccia
A partire dal 15 aprile 2010, ciascun cacciatore, residente nel Comune, può ritirare presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico il tesserino per la stagione venatoria 2010.
Per ottenere il tesserino l’interessato deve presentare una dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) dalla quale risulti:
1. il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
2. di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92;
3. di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;
4. di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L. R.. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c).
Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:
1. di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio (la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
2. gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria;
3. di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA;
Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. R. 16/07 DI LUGLIO ALLA L. R. 8/94 PREVEDONO CHE IL CACCIATORE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 MARZO DI OGNI ANNO RESTITUISCA IL TESSERINO DI CACCIA.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla nuova stagione venatoria a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento alla stazione dei Carabinieri.
Per ottenere il tesserino l’interessato deve presentare una dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) dalla quale risulti:
1. il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
2. di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92;
3. di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;
4. di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L. R.. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c).
Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:
1. di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio (la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
2. gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria;
3. di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA;
Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. R. 16/07 DI LUGLIO ALLA L. R. 8/94 PREVEDONO CHE IL CACCIATORE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 MARZO DI OGNI ANNO RESTITUISCA IL TESSERINO DI CACCIA.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla nuova stagione venatoria a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento alla stazione dei Carabinieri.
Allegati:
Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici
Via Provinciale Ovest, 57 - 41015 Nonantola (Mo)
tel. 059-896625 (URP) * 059-896621 (URP) * 059-896620 (Demografici)
fax. 059-546299
e-mail: urp@comune.nonantola.mo.it
e-mail: anagrafe@comune.nonantola.mo.it
referenti:
Sandra Bevilacqua
Amedea Bulgarelli
Maura Serafini
Grazia Stefanini
orari:
ORARIO INVERNALE – Apertura al pubblico
DAL 01/09 AL 30/06
LUNEDì 8.00-13.00
MARTEDì 8.00-13.00 / 14.30-17.30
MERCOLEDì 8.00-12.00
GIOVEDì 8.00-13.00 / 14.30-17.30
VENERDì 8.00-13.00
SABATO 8.00-12.00
ORARIO ESTIVO – Apertura al pubblico
DAL 02/07 AL 01/09
LUNEDì 7.45-13.30
MARTEDì 7.45-13.30
MERCOLEDì 7.45-13.30
GIOVEDì 7.45-13.30
VENERDì 7.45-13.30
SABATO 8.00-12.30
Via Provinciale Ovest, 57 - 41015 Nonantola (Mo)
tel. 059-896625 (URP) * 059-896621 (URP) * 059-896620 (Demografici)
fax. 059-546299
e-mail: urp@comune.nonantola.mo.it
e-mail: anagrafe@comune.nonantola.mo.it
referenti:
Sandra Bevilacqua
Amedea Bulgarelli
Maura Serafini
Grazia Stefanini
orari:
ORARIO INVERNALE – Apertura al pubblico
DAL 01/09 AL 30/06
LUNEDì 8.00-13.00
MARTEDì 8.00-13.00 / 14.30-17.30
MERCOLEDì 8.00-12.00
GIOVEDì 8.00-13.00 / 14.30-17.30
VENERDì 8.00-13.00
SABATO 8.00-12.00
ORARIO ESTIVO – Apertura al pubblico
DAL 02/07 AL 01/09
LUNEDì 7.45-13.30
MARTEDì 7.45-13.30
MERCOLEDì 7.45-13.30
GIOVEDì 7.45-13.30
VENERDì 7.45-13.30
SABATO 8.00-12.30