Avvisi di accertamento per omessa ed infedele denuncia TARES - Comune di Nonantola

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Avvisi di accertamento per omessa ed infedele denuncia TARES

 

Avvisi di accertamento per omessa ed infedele denuncia TARES

In merito agli accertamenti relativi al tributo “TARES”  per omessa infedele denuncia, postalizzati da Geovest srl nel mese di marzo,  a seguito delle segnalazioni pervenute e delle verifiche effettuate su diverse posizioni, l’Amministrazione ritiene non condivisibile  l’emissione di avvisi di accertamento per   “infedele denuncia” o “omessa denuncia” per diversi casi verificati.

Si è giunti a tale conclusione in considerazione delle diverse modifiche apportate alla Legge nel corso degli anni passando da Tassa Rifiuti, a TIA, a TARES e poi a TARI.

Per effetto di quanto sopra e data la mancata informazione  alla cittadinanza  della modifica della normativa di riferimento,  non si condivide il metodo di applicazione delle sanzioni applicate al contribuente per omessa o infedele denuncia su dichiarazioni effettuate sulla base della normativa vigente al momento della sottoscrizione della denuncia, tanto per fare un  esempio ai tempi della Tassa Rifiuti le cantine o le soffitte erano esenti dal tributo che pertanto, anche in presenza di tempestiva denuncia del contribuente e di una misurazione puntuale da planimetria dei metri occupati effettuata dall’ufficio competente, questi locali  non venivano  conteggiati per il pagamento della tassa rifiuti.

Data l’incertezza della norma, l’Amministrazione ha chiesto che Geovest srl  provveda pertanto  alla disapplicazione delle sanzioni a norma dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/200), comma 3, che testualmente dispone “ Le sanzioni non sono comunque irrigate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando  si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità  della norma tributaria.”

A supporto si richiama l’art. 6, del D.Lgs. n. 472/97, il quale prevede all’art . 6, comma 2,  “ non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da

indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento “:

La disapplicazione delle sanzioni sulla TARES anno 2013, dovrà  essere replicata anche per gli anni successivi in regime di TARI, con il solo adeguamento della superficie tassabile e della applicazione degli interessi.

Coloro che hanno provveduto al pagamento degli avvisi comprensivi della sanzione, potranno chiedere il rimborso della sanzione versata a Geovest srl presso le sede indicate sull’avviso di accertamento ricevuto.

Di tali nuove disposizioni sarà data informazione ai contribuenti accertati con una comunicazione specifica da parte de Geovest srl e sarà inviato un nuovo modello F24 decurtato della sanzione.

L’amministrazione ha richiesto altresì a Geovest srl l’adeguamento delle superfici accertate, con l’emissione dell’avviso per il pagamento della seconda rata (novembre 2018), così da evitare un successivo invio.

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