Fabbricati resi inagibili dal sisma - Esenzioni - Comune di Nonantola

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Fabbricati resi inagibili dal sisma - Esenzioni

 

Fabbricati resi inagibili dal sisma - Esenzioni

FABBRICATI RESI INAGIBILI DAL SISMA – Esenzioni (D. L. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI LEGGE 122/2012)

I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 novembre 2012 in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'I.M.U.  A DECORERRE DALL’ANNO 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare prot. 25501 del 20 novembre 2012 ha chiarito quanto segue:

 1)    Gli immobili con ordinanza “F” (fabbricati intrensicamente agibili che non possono essere utilizzati per rischio esterno) e per quelli agibili in “zona rossa” (fabbricati che sebbene agibili non possono essere utilizzati per il divieto di accesso alla “zona rossa”) NON SPETTA L’ESENZIONE ma solo la riduzione al 50% della base imponibile, dalla data dell’evento sismico fino alla data in cui possono essere utilizzati;

2)   Per gli immobili con ordinanza “B” (fabbricati temporaneamente inagibili) spetta l’esenzione ma limitatamente al periodo che va dall’evento sismico fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

3)   Per gli immobili con ordinanza “C” (parzialmente inagibili) e per quelli con ordinaza “E” (inagibili) l’esenzione spetta dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L’esenzione opera solo per i fabbricati che sono oggetto di ordinanze sindacali adottate entro il 30 novembre 2012.

Ai fini della esenzione I.M.U., il contribuente al quale non è stata notificata l’ordinanza sindacale, può presentare entro il 30 novembre 2012 al Servizio Tributi, l’autodichiarazione della distruzione o dell’inagibilità totale o parziale del fabbricato.

Ai fini IMU, per i fabbricati inagibili a causa del sisma per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità con sgombero o divieto di utilizzo NON è necessario presentare l’autodichiarazione di inagibilità
 

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