Fabbricati resi inagibili dal sisma - Esenzioni
Fabbricati resi inagibili dal sisma - Esenzioni
FABBRICATI RESI INAGIBILI DAL SISMA – Esenzioni (D. L. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI LEGGE 122/2012)
I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 novembre 2012 in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'I.M.U. A DECORERRE DALL’ANNO 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare prot. 25501 del 20 novembre 2012 ha chiarito quanto segue:
2) Per gli immobili con ordinanza “B” (fabbricati temporaneamente inagibili) spetta l’esenzione ma limitatamente al periodo che va dall’evento sismico fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
3) Per gli immobili con ordinanza “C” (parzialmente inagibili) e per quelli con ordinaza “E” (inagibili) l’esenzione spetta dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
Ai fini della esenzione I.M.U., il contribuente al quale non è stata notificata l’ordinanza sindacale, può presentare entro il 30 novembre 2012 al Servizio Tributi, l’autodichiarazione della distruzione o dell’inagibilità totale o parziale del fabbricato.
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