IMU 2021
Con Legge di bilancio 2020, Legge 160 del 27/12/2019, vengono unificate IMU e TASI, istituendo la Nuova IMU. La modifica, effettuata, a parità di prelievo fiscale, di fatto introduce poche novità alla precedente applicazione di IMU-TASI.
Tra queste si segnala la nuova definizione di fabbricato considerata la necessità che il fabbricato sia dotato di attribuzione di rendita catastale, stabilendo che l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, “esclusivamente ai fini urbanistici , sono parte integrante del fabbricato, purchè accatastata unitariamente”.
Per quanto riguarda l’abitazione principale non è riproposta l’agevolazione per i soggetti AIRE e, in caso di separazione, ora il riferimento è alla casa familiare assegnata al genitore affidariato dei figli a seguito di provvedimento del Giudice.
Rimane la riduzione del 50% per comodato uso gratuito a parenti di primo grado da applicarsi con le medesime modalità (contratto registrato, esclusione delle categoria catastali A1, A/8 e A/9, l’abitazione deve essere utilizzata come abitazione principale) mentre chi concede l’immobile (comodante) può possedere una sola “abitazione” situata nello stesso Comune e utilizzata come abitazione principale e purchè non sia in categoria catastale A1, A8 e A9 e non deve possedere altri immobili in Italia.
Rimane la riduzione del 25% per immobili locati a canone concordato alle stesse modalità (immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma3).
Per godere dell’aliquota agevolata deve essere presentata al Comune la “Comunicazione per l’applicazione dell’aliquota IMU agevolata “ con allegata copia del contratto di locazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
TERRENI AGRICOLI: Tutti i terreni della Partecipanza Agraria sono esenti.
Per quanto riguarda MESI DI POSSESSO è chiarito che il giorno di trasferimento del possesso è da considerare in capo all’acquirente.
NOVITA' 2021 Per gli Immobili Inagibili Sisma del 20 e 29 maggio 2012:
Secondo l'art. 2bis, commi 43 e 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dal 01.01.2021 Nonantola non rientra più fra i Comuni interessati dallo stato di emergenza sisma. Pertanto i fabbricati inagibili sisma non avranno più diritto all'esenzione IMU ma rimarrà una riduzione del 50%.