Autentiche di copia e di firma - Comune di Nonantola

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Autenticazione di Copie

Attesta la conformità all'originale delle copie di documenti.
Può essere effettuata dal Pubblico ufficiale che lo ha emesso o presso il quale è depositato l'originale, dal funzionario competente a ricevere la documentazione o, in via sostitutiva, presso lo sportello "Facile" (o in genere gli sportelli anagrafici dei Comune)

Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.

E' esclusa la autenticazione della copia di un'altra copia, anche se a sua volta già autenticata.

Come si fa?

L'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia del documento in originale, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
L'autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Cosa Occorre?

  • Documento originale e la fotocopia da autenticare
  • 1 marca da bollo da € 16,00 e € 0,52 per diritti di segreteria ogni 4 facciate del documento (salvo casi di esenzione)

Autenticazione di firme

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o ad una istanza è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio); 
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
  • passaggio di proprietà di bene mobili registrati (auto, moto, ecc.)

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.   
Può essere richiesta solo se il documento è una istanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notarietà, o una delega al ritiro di emolumenti economici della Pubblica amministrazione (pensioni).

Importante: l'autentica di firma per deleghe, autorizzazioni, procure, mandati sono di competenza del notaio o di altri pubblici ufficiali e non del Funzionario Incaricato dal Sindaco. In altre parole non  si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale come manifestazioni di intenti, di volontà, procure, deleghe, accettazioni, rinunce, quietanze liberatorie, ecc.

Come si fa?

Per l'autentica di firma è necessario presentarsi personalmente presso l'ufficio Servizi Demografici con la documentazione da autenticare, debitamente compilata con esclusione della firma e della data che devono essere apposte di fronte all'ufficiale incaricato.

Cosa Occorre?

  • documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
  • il documento sul quale apporre la firma da autenticare
  • Per ogni autentica di firma dovranno essere corrisposti € 16,52€ per bollo e diritti di segreteria (tranne nei casi esenti) tramite le modalità prevista da PagoPA

Autentica di firme - casi particolari

La normativa (D.P.R.  n. 445/2000) attribuisce al funzionario dell’ufficio anagrafe incaricato dal sindaco il potere di attestare l’autenticità della firma in calce ad atti relativi a:

  • Consenso da  parte  degli aspiranti all’adozione, all’incontro  fra  questi ed  il minore da adottare  (art. 31,  comma 3  lett.e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
  • Nomina del difensore, del mandato, della  procura speciale o qualsiasi altro atto  per cui il codice di procedura penale preveda  l’autentica (art. 39 del decreto legislativo n. 271 del 28.07.1989)
  • Votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali  (D.P.R. n. 169 del 08.07.2005)
  • Vendita e costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni...( art.7 decreto legge n.223 del 04.07.2006 convertito in legge 248 del 04.08.2006) (vedi specifico procedimento)
  • Sottoscrizioni apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990)
  • Atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)

Atti e documenti da valere all'estero

Se l'atto deve essere prodotto all'estero e se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura.

Cosa fare se la persona è impossibilitata ad apporre la firma

  • Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento.
  • Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
  • Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace e se l'incapacità risulta non temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.

 

Contatti e orari:
Servizi Demografici
Via Provinciale Ovest, 57 - 41015 Nonantola (Mo)
059-896621   059-896620  
 
Si riceve nei seguenti orari
Lunedì    8.00-13.00
Martedì   8.00-13.00 / 14.30-17.30
Mercoledì  8.00-12.00
Giovedì   8.00-13.00 / 14.30-17.30
Venerdì   8.00-13.00
Sabato   8.00-12.00
 

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
L’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Trasparenza

  • Modalità di avvio: Richiesta di parte anche verbale
  • Decorrenza termine: dalla data di presentazione della richiesta
  • Fine termine: 30 giorni a partire dalla data di decorrenza
  • Tempo medio: di norma l'autentica della firma viene fatta a vista
  • Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale: No
  • Provvedimento finale: rilascio di firme autenticate
  • Responsabile del procedimento: Stefano Sola
 

Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016,  modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, dal D.L. n.139 del 8 ottobre 2021, convertito nella L.n. 205 del 3 dicembre 2021, e dal D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023,  il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Nonantola con sede in Nonantola (Modena), via Guglielmo Marconi 11 , cap 41015.

L’Ente Comune di Nonantola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA. Il referente potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it o al numero 051/6338860.

Riferimenti normativi

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Circolare Ministero dell'Interno n.10 del 30/07/1993

 
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