Cancellazione anagrafica dalla popolazione residente
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (Apr) può avvenire per:
- morte
- emigrazione in altro comune o all’estero (nel caso di persone senza fissa dimora, per trasferimento del domicilio in altro comune)
- irreperibilità al censimento o accertata
- mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune (solo per i cittadini stranieri, appartenenti a Stato terzo)
Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
Cancellazione per morte
In caso di morte (anche giudizialmente dichiarata), i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'ufficio anagrafe, in quanto sarà compito dell'ufficiale dello Stato Civile comunicare il decesso all'ufficio anagrafe competente, anche se di un comune diverso dal luogo del decesso.
Cancellazione per emigrazione in altro comune
L’emigrazione in altro comune comporta la cancellazione dall'anagrafe locale (Apr). Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della pratica dal nuovo comune di iscrizione.
Cancellazione per emigrazione all'estero
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno può iscriversi all’Aire - Anagrafe degli italiani residenti all’estero.
I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare l’indirizzo di nuova residenza presso l'ufficio anagrafe attraverso la compilazione della Dichiarazione di emigrazione all'estero.
Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
Cancellazione per irreperibilità accertata
La cancellazione dall’anagrafe (Apr) può avvenire per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile presso la propria dimora abituale. Il procedimento può essere avviato d'ufficio sulla base di accertamenti, oppure su segnalazione del cittadino.
La segnalazione può essere effettuata presentando la Dichiarazione di abbandono di residenza da parte del segnalante, accompagnata da copia di un documento di identità, con una delle seguenti modalità:
- per via telematica all'indirizzo email anagrafe@comune.nonantola.mo.it oppure alla PEC comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
- richiedendo un appuntamento all’ufficio Anagrafe, telefonando 059 896 620
La cancellazione per irreperibilità comporta la perdita del diritto di voto e l’impossibilità di ottenere certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe (Apr) hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale. La dichiarazione deve essere presentata, insieme alla copia del nuovo permesso, con una delle seguente modalità:
-
per via telematica all'indirizzo email anagrafe@comune.nonantola.mo.it o all'indirizzo pec comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it;
-
richiedendo un appuntamento all’ufficio Anagrafe, telefonando 059 896 620
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
Atti e documenti a corredo dell'istanza
Trasparenza
- Modalità di avvio: a richiesta dei diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
- Soggetti esterni: Polizia Locale per gli accertamenti anagrafici
- Decorrenza termine: dalla data di presentazione della domanda
- Fine termine: accoglimento dell'istanza entro 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto
- Tempo medio: la durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale: Sì
- Provvedimento finale: provvedimento di accoglimento dell'istanza o, in mancanza dei requisiti: rigetto immediato per irricevibilità o, annullamento previo preavviso
- Responsabile del procedimento: Stefano Sola
Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, dal D.L. n.139 del 8 ottobre 2021, convertito nella L.n. 205 del 3 dicembre 2021, e dal D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Nonantola con sede in Nonantola (Modena), via Guglielmo Marconi 11 , cap 41015.
L’Ente Comune di Nonantola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA. Il referente potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it o al numero 051/6338860.
Normativa di riferimento
- Legge 4 aprile 2012, n. 5 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- Dpr 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente"
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"