Giudice di pace - Comune di Nonantola

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Giudice di pace

 

Giudice di pace

Il Giudice di Pace è in attività dal 1° maggio 1995, e costituisce il corpo di magistrati più numeroso e maggiormente diffuso sul territorio nazionale. Ha preso il posto del Giudice Conciliatore - il cui ufficio è stato abolito - ma se ne differenzia perché gli è stata attribuita una maggiore competenza in materia civile ed è previsto che dovrà giudicare anche in materia penale, sia pure per fatti lievi e di semplice valutazione.
Nell'ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore.
La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.

SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI PACE:
1) le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo alla posa degli alberi e delle siepi;
2) le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi condominiali delle abitazioni;
3) le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
4) le cuase relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE:
* le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
* le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 20.000,00;

Per le cause civili di valore fino a €. 1.100,00 qualora le parti interessate ne facciano richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali, ecc.).

Dal 01/01/2010 i ricorsi a multe per violazione al codice della strada sono soggetti al pagamento del contributo unificato: questo prevede un importo di € 30,00 per cause fino a € 1.100,00, € 70,00 per cause di valore superiore fino a € 5.200,00; a cui vanno aggiunti € 8,00 di spese forfettizzate (diritti e spese di notifica)

Perché si va davanti al Giudice di Pace:
Il cittadino che ha interesse a far giudicare una questione sulla quale è in disaccordo con qualcuno, riguardante una delle materie di competenza del Giudice di Pace o che vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere, si può rivolgere al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Si può andare davanti al Giudice di Pace anche per chiedergli, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il sollecito pagamento di una somma.
Al Giudice di Pace si può anche chiedere, prima di iniziare una causa, alcuni tipi di tutela preventiva dei diritti che s'intendono far valere in giudizio mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.

Come si va davanti al Giudice di Pace
Le modalità del processo davanti al Giudice di Pace sono ridotte al minimo di forme e contenuti per quanto riguarda il processo civile ed è previsto che anche le regole per il processo penale saranno semplificate al massimo. Il contenzioso è regolato dal codice di procedura civile, recentemente modificato proprio a seguito della istituzione del Giudice di Pace.
Nel codice di procedura civile, la parte che chiama in causa (cita in giudizio) è definita "attore", quella che è chiamata in giudizio è definita "convenuto". L'atto con il quale si inizia la causa è chiamata "citazione".
Per iniziare una causa civile davanti al Giudice di Pace occorre esporre nella citazione i fatti della causa e le richieste che si avanzano e notificarla alla parte contro la quale si agisce, a mezzo di un ufficiale giudiziario.
La citazione normalmente è predisposta da un avvocato che deve assistere e difendere chi sta in giudizio.
Il cittadino può rivolgersi anche direttamente al Giudice di Pace, il quale ascolta i fatti e le richieste fattegli e li raccoglie in un verbale che svolge la funzione della citazione.
Il processo si svolge secondo le norme del codice di procedura e si conclude, normalmente, con una sentenza contro la quale la parte che ha avuto torto può fare appello al tribunale nel cui circondario è compreso l'ufficio, tranne che la causa non sia stata decisa secondo equità.
Contro questa sentenza inappellabile e contro la sentenza di appello è possibile, poi, proporre il ricorso per Cassazione.
Il Giudice di Pace al quale ci si deve rivolgere è quello competente per territorio secondo le regole del codice di procedura: in via generale, si tratta del Giudice di Pace nel cui territorio si trova il luogo di residenza del convenuto, cioè della parte che viene chiamata in causa; ovvero, il luogo di residenza dell'attore ma soltanto se il convenuto non ha in Italia nessun recapito (residenza, domicilio, dimora).
In via facoltativa, che può valere soltanto se il convenuto non contesta, ci si può rivolgere anche al Giudice di Pace nel cui territorio si trova il luogo in cui deve essere adempiuta un'obbligazione (fatto un pagamento, consegnata una cosa) o dove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali.
Il cittadino che va in causa, attore o convenuto che sia, ha l'obbligo di essere assistito e difeso da un avvocato.
L'avvocato ha diritto a vedersi corrisposto il compenso per la sua prestazione professionale calcolato sulla base delle tariffe, periodicamente aggiornate con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale Forense.
L'ammontare dei diritti e degli onorari per gli avvocati sono, in via generale, proporzionati al valore della controversia e sono fissati per scaglioni.
Davanti al Giudice di Pace ci si può difendere anche da soli, senza bisogno dell'avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a € 516,46 o quando il giudice lo autorizza, su richiesta dell'interessato, in considerazione della natura ed entità della causa.
Da un punto di vista tributario, per tutte le questioni il cui valore non supera €. 1.000,00 il processo davanti al Giudice di Pace è un servizio sostanzialmente gratuito, perché tutti gli atti ed i provvedimenti relativi a tali questioni sono esenti da ogni imposta o tassa e da ogni spesa di qualsiasi specie e natura.
Ai cittadini che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre fare domanda alla apposita Commissione presso il tribunale nel cui circondario si trova il Giudice di Pace davanti al quale si deve svolgere la causa.
Le condizioni economiche per poter essere ammesso al gratuito patrocinio sono valutate dalla Commissione in via equitativa con riferimento all'ammontare del reddito di chi fa domanda ed alla ragionevole previsione di esito positivo della causa.

I cittadini residenti nel Comune di Nonantola devono rivolgersi al Giudice di Pace di Modena, al seguente recapito:

GIUDICE DI PACE
Via San Pietro, 5
41100 Modena
Tel. 059/2131996
Fax 059/2131960

Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici

Via Provinciale Ovest, 57 - 41015 Nonantola (Mo)

tel. 059-896625 (URP) * 059-896621 (URP) * 059-896620 (Demografici)
fax. 059-546299
e-mail: urp@comune.nonantola.mo.it
e-mail: anagrafe@comune.nonantola.mo.it
referenti:
Sandra Bevilacqua
Amedea Bulgarelli
Maura Serafini
Grazia Stefanini

orari:
ORARIO INVERNALE – Apertura al pubblico
DAL 01/09 AL 30/06

LUNEDì 8.00-13.00
MARTEDì 8.00-13.00 / 14.30-17.30
MERCOLEDì 8.00-12.00
GIOVEDì 8.00-13.00 / 14.30-17.30
VENERDì 8.00-13.00
SABATO 8.00-12.00

ORARIO ESTIVO – Apertura al pubblico
DAL 02/07 AL 01/09

LUNEDì 7.45-13.30
MARTEDì 7.45-13.30
MERCOLEDì 7.45-13.30
GIOVEDì 7.45-13.30
VENERDì 7.45-13.30
SABATO 8.00-12.30

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