Comunicazione accumulo di letame
Comunicazione accumulo di letame
L’accumulo temporaneo di letame o di contenuto di tubo digerente animale su terreno è consentito, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale d’Igiene – Parte Ambientale, alle seguenti condizioni:
1. provenga direttamente da allevamenti zootecnici, anche a fini sportivi, e/o da concimaie presenti sul territorio comunale;
2. si accumulano esclusivamente per il successivo utilizzo su terreno agricolo adiacente in quantità massima di 40 t/ha;
3. il volume di ogni accumulo temporaneo non deve comunque superare i 200 mq di superficie e i 3 m di altezza;
4. il letame sia distribuito ed interrato nel terreno da concimare entro e non oltre 120 giorni dall’inizio della formazione dell’accumulo temporaneo;
5. il contenuto di tubo digerente animale sia distribuito ed interrato nel terreno da concimare entro e non oltre 48 ore dall’inizio della formazione dell’accumulo temporaneo;
6. avvenga dopo adeguata maturazione del letame o di contenuto di tubo digerente animale conseguibile dopo almeno 30 giorni di permanenza in concimaia;
7. siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico – ambientali, quali inquinamento delle acque superficiali (canali irrigui, scoline ecc…) e sotterranee, impedendo il ruscellamento dei percolati mediante copertura con telo impermeabile o idonea arginatura o la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante superficiale circostante;
8. sia effettuato nel rispetto delle seguenti distanze: m 100 dai confini di zona agricola; m 80 da abitazioni di terzi; m 20 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali; m 20 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti); m 20 da corsi d’acqua superficiali irrigui e di scolo; m 200 da pozzi ad uso potabile;
9. non sia ripetuto sullo stesso appezzamento per almeno due annate agrarie consecutive.
1. provenga direttamente da allevamenti zootecnici, anche a fini sportivi, e/o da concimaie presenti sul territorio comunale;
2. si accumulano esclusivamente per il successivo utilizzo su terreno agricolo adiacente in quantità massima di 40 t/ha;
3. il volume di ogni accumulo temporaneo non deve comunque superare i 200 mq di superficie e i 3 m di altezza;
4. il letame sia distribuito ed interrato nel terreno da concimare entro e non oltre 120 giorni dall’inizio della formazione dell’accumulo temporaneo;
5. il contenuto di tubo digerente animale sia distribuito ed interrato nel terreno da concimare entro e non oltre 48 ore dall’inizio della formazione dell’accumulo temporaneo;
6. avvenga dopo adeguata maturazione del letame o di contenuto di tubo digerente animale conseguibile dopo almeno 30 giorni di permanenza in concimaia;
7. siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico – ambientali, quali inquinamento delle acque superficiali (canali irrigui, scoline ecc…) e sotterranee, impedendo il ruscellamento dei percolati mediante copertura con telo impermeabile o idonea arginatura o la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante superficiale circostante;
8. sia effettuato nel rispetto delle seguenti distanze: m 100 dai confini di zona agricola; m 80 da abitazioni di terzi; m 20 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali; m 20 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti); m 20 da corsi d’acqua superficiali irrigui e di scolo; m 200 da pozzi ad uso potabile;
9. non sia ripetuto sullo stesso appezzamento per almeno due annate agrarie consecutive.
Per realizzare gli accumuli di letame o di contenuto di tubo digerente animale a piè di campo, in attesa dello spandimento, occorre presentare in Comune, con almeno 5 giorni di anticipo, la comunicazione di messa a dimora del letame o del contenuto di tubo digerente animale accompagnata da una cartina nella quale sia indicata l’area oggetto del cumulo.
È vietato accumulare su terreno deiezioni solide provenienti da allevamenti avicoli.
È vietato accumulare su terreno deiezioni solide provenienti da allevamenti avicoli.
Allegati:
Servizio Ambiente
Via Vittorio Veneto 85 – 41015 Nonantola (MO)
tel. 059-896688
fax. 059-896590
e-mail: ambiente@comune.nonantola.mo.it
referenti:
Alessandra Vincenzi
Elisa Corsini (Tel. 059/896687)
Filippo Boni (Tel. 059/896687)
orari:
Martedì 9:00-13:00
Giovedì 15:00-17:00
Venerdì 9:00-13:00
Via Vittorio Veneto 85 – 41015 Nonantola (MO)
tel. 059-896688
fax. 059-896590
e-mail: ambiente@comune.nonantola.mo.it
referenti:
Alessandra Vincenzi
Elisa Corsini (Tel. 059/896687)
Filippo Boni (Tel. 059/896687)
orari:
Martedì 9:00-13:00
Giovedì 15:00-17:00
Venerdì 9:00-13:00