Esercizio della pesca
Esercizio della pesca
ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
La Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11 sancisce nuove regole in materia di esercizio della pesca nelle acque interne.
Ai sensi della vigente normativa, la licenza di pesca sportiva (tipo B) è ora costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento.
La tassa di concessione dovuta per le licenze di pesca si corrisponde con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione Emilia-Romagna c/c n.116400.
La ricevuta di versamento deve essere esibita insieme ad un valido documento di identità e ha validità di un anno decorrente dalla data di versamento.
La licenza di pesca è valida in tutto il territorio nazionale.
La licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
In allegato, lo schema in cui sono riassunte le nuove modalità in vigore per l’esercizio della pesca in acque dolci.
PER CHI PESCA IN PROVINCIA DI MODENA
A partire dal 31/03/2013 la Provincia di Modena ha stabilito che tutti coloro che eserciteranno l’attività di pesca nelle acque interne della Provincia dovranno avere, oltre al bollettino di versamento della tassa di concessione regionale (nei casi in cui non è prevista l’esenzione), e al documento di identità valido, la ricevuta di versamento del contributo ittiogenico. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Provincia di Modena, nella sezione politiche faunistiche/pesca.