Denunce di cessione di fabbricato e ospitalità
Chiunque, per un periodo superiore a 1 mese, consenta l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, o ne ceda la proprietà o il godimento, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.
La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione, di comodato d'uso o di vendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato e pertanto, solo in questi casi, la comunicazione non deve essere fatta.
Modulo di cessione di fabbricato
*'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
Cessione di fabbricato e/o ospitalità di cittadini stranieri extracomunitari
Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti un cittadino straniero extracomunitario o apolide (anche se parente o affine), ceda allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili (es. locazione, ospitalità, comodato d'uso, vendita ecc), oppure lo assuma alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.
Modulo cessione di fabbricato a cittadini stranieri extracomunitari
*art. 7 Dl.gs 25.07.1998 n° 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Come fare?
Presentare la Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico completa di copia del documento di identità sia del dichiarante che della persona ospitata.
La dichiarazione può essere consegnata all’URP previo un appuntamento oppure inviata a mezzo email