Cessione di fabbricato - Comune di Nonantola

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Cessione di fabbricato

 

Cessione di fabbricato

 

Cessione di fabbricato

(Art. 12 del D.L. 21.03.78, n. 59 convertito in L. 18.05.78, n. 191)

Di recente, la materia è stata oggetto di interventi normativi che hanno introdotto alcune modifiche in merito all’obbligo della comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza della cessione di fabbricato, o di parte di esso, entro le 48 ore dalla consegna dell’immobile, di cui all’art. 12 D.L. n. 59/1978, convertito in L. n. 191/1978.

L’art. 2 del D.L. 20.06.2012 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20.06.2012 ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede espressamente l’assorbimento dell’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, di cui al richiamato art. 12 D.L. 59/1978, in caso di registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, di cui al D.P.R. 131 del 24.04.1986 (T.U. imposta di registro). Sono tali tutti i contratti di locazione, verbali o scritti, fatta eccezione per le locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a gg. 30 complessivi nell’anno (i quali sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso).

Quanto ai contratti di comodato di immobili, sono soggetti a registrazione in termine fisso quelli stipulati per iscritto, mentre quelli stipulati verbalmente non sono soggetti a registrazione (tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti – art. 22 D.P.R. 131/1986).

L’assorbimento del predetto obbligo viene esteso, quindi, ai contratti di comodato, e a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni precedentemente escluse.

Anche per quanto riguarda la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare è previsto il suddetto assorbimento, come indicato dall’art. 5 commi 1 lettera d) e 4 del D.L. n. 70/2011, espressamente richiamato al comma 2, del medesimo art. 2 D.L. n. 79/2012.

Nulla, invece, è stato modificato per quanto riguarda l’obbligo previsto dall’art. 7 D. L.G.S. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), il quale dispone che “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza”.


Riferimenti normativi:

  •  art. 12 D.L. 59/78 convertito in L. 191/78;
  • art. 2 D.L. 79/2012;
  • D.P.R.131/1986;
  • art. 5 commi 1 lettera d) e 4 D.L. n. 70/2011;
  • art. 7 D. L.G.S. 286/1998.

 

 

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