COLPO DI FUOCO BATTERICO - Comune di Nonantola

Uffici | AREA TECNICA (Edilizia, Lavori Pubblici & Ambiente) | Servizio Ambiente | COLPO DI FUOCO BATTERICO - Comune di Nonantola

 

INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL COLPO DI FUOCO BATTERICO

 

Il Colpo di Fuoco (Erwinia amylovora) è una batteriosi che colpisce le Rosacee Pomoidee.
In Emilia-Romagna la storia del colpo di fuoco è cominciata nel 1994 con i primi focolai in provincia di Bologna.
Lo scoppio epidemico registrato nel 1997 è stato seguito nel 1998 da una altrettanto grave epidemia, che ha interessato principalmente gli impianti di pero nelle province di Bologna, Ferrara e Modena.
Dal 2001, le province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia non sono più state riconosciute Zona Protetta per Erwinia amylovora.
Le specie colpite di maggiore interesse frutticolo appartengono ai generi Pyrus (pero), Malus (melo), Cydonia (cotogno) e Mespilus (nespolo).
Sono inoltre numerose le Rosacee ornamentali e spontanee suscettibili al colpo di fuoco.
Il Biancospino (Crataegus monogyna e Crataegus levigata), in particolare, si è rilevato una fonte di inoculo e di propagazione della malattia, in quanto oggetto di minori controlli fitosanitari.
rispetto alle specie frutticoletra le quali il biancospino (Crataegus) è risultata una delle piante più colpite.
A seguito della Determinazione dirigenziale n. 4373 del 15/03/2021, dall'autunno 2001 e fino a data da destinarsi è in vigore il divieto di impianto Azzeruolo (Crataegus azarolus), di Biancospino e di altri Crataegus ornamentali.
Questa azione si prefigge, non solo lo scopo di contenere i danni ambientali provocati dal Colpo di Fuoco batterico, ma anche di tutelare le produzioni vivaistiche di piante di pero e melo.
Infatti, la presenza di focolai della malattia, oltre ad aumentare il rischio che le giovani piante si ammalino, ne limita anche la commercializzazione in base alle disposizioni comunitarie vigenti.
Il divieto si riferisce esclusivamente ai nuovi impianti, e riguarda non solo gli operatori del settore (vivaisti e progettisti del verde), ma anche il privato che interviene nel proprio giardino.
Sono previste eccezioni a seguito di specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario, valutata sulla base dei rischi fitosanitari presenti sul territorio.

Con la Determinazione dirigenziale n. 2575 del 15/02/2021 il Settore Fitosanitario Regionale ha dettato le misure per il contenimento del Colpo di Fuoco batterico ed in particolare:

  • raccomanda l’asportazione delle parti vegetali colpite da Erwinia amylovora, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell'alterazione visibile;
  • dispone l’obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli;
  • raccomanda che tali abbruciamenti:
    • avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;
    • siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Gli abbruciamenti per il contenimento del Colpo di Fuoco godono di una particolare deroga fitosanitaria al quadro normativo vigente per la combustione di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali.
Possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione, debitamente compilata e firmata, al Settore Regionale Fitosanitario e Difesa delle Produzioni a mezzo E-mail, utilizzando l'apposita modulistica.
In questo caso la combustione non deve avvenire nelle 48 ore successive alla comunicazione, ma può avere inizio solo il terzo giorno dall’invio della mail al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale infetto da bruciare.

Al fine di evitare il rischio di disseminazione a mezzo delle api del batterio Erwinia amylovora, nel periodo 15 marzo - 30 giugno 2024 gli alveari ubicati in tutta la nostra Regione potranno essere spostati in aree ufficialmente indenni soltanto se sottoposti a idonee misure di quarantena.
Lo prevede la Determinazione dirigenziale n. 2468 del 08/02/2024.
Nel suddetto periodo lo spostamento degli alveari, dalla nostra Regione in tutte le zone protette del territorio nazionale, sarà consentito solo dopo la loro preventiva chiusura per 48 ore, prima di essere collocati in una nuova postazione.
Il periodo di quarantena potrà essere dimezzato a 24 ore nel caso l'alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato contenente acido ossalico.
Prima di effettuare lo spostamento, è necessario inoltre che gli apicoltori ne diano comunicazione al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario, e documentino la misura di quarantena adottata, utilizzando l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna al seguente LINK.

 

Pubblicato il 
Aggiornato il